Art. 11.
(Formazione degli elenchi).

      1. I traduttori, gli interpreti di conferenza e gli interpreti di trattativa sono iscritti nei rispettivi elenchi, con l'indicazione delle lingue per cui hanno superato il corrispondente esame di Stato, di cui all'articolo 10, secondo la seguente classificazione: lingua madre o equivalente (lingua A), altre lingue attive (lingue B: si traduce o si interpreta da e verso queste lingue) e lingue passive (lingue C: si traduce o si interpreta da queste lingue verso la lingua A e non viceversa).
      2. Ciascun elenco contiene inoltre i dati anagrafici dell'iscritto, la residenza e l'indirizzo

 

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nonché la data di iscrizione e le eventuali annotazioni. Esso viene compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione ed ha un indice alfabetico che riporta l'ordine di anzianità di iscrizione. L'anzianità di iscrizione è determinata, successivamente alla delibera del Consiglio dell'ordine, dalla data di perfezionamento di iscrizione all'elenco della rispettiva sezione.
      3. Ogni iscritto riceve un timbro con il numero di iscrizione e una tessera di riconoscimento su cui figura anche l'indicazione dell'elenco, o degli elenchi di appartenenza e le lingue di cui al comma 1.
      4. Si prevede altresì la formazione di un elenco unico di tutti i tirocinanti. Tale elenco è suddiviso in tre categorie, una dei traduttori, una degli interpreti di conferenza e una degli interpreti di trattativa.
      5. Si prevede altresì la formazione di un elenco speciale per i traduttori e gli interpreti non residenti in Italia che desiderino iscriversi. I requisiti per potersi iscrivere a tale elenco speciale sono l'iscrizione nel corrispondente ordine del Paese di provenienza o, in mancanza di questo, all'associazione di categoria del Paese di provenienza i cui requisiti di ammissione prevedano il possesso di un determinato titolo di studio, il tirocinio e il superamento di una prova d'esame. A tale scopo è stilato un elenco, da aggiornarsi annualmente e da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio dell'ordine, delle associazioni di categoria che soddisfano tali requisiti.